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Agevolazioni fiscali

Regime degli impatriati

L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2016, il c.d. “regime speciale per lavoratori rimpatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte specializzazioni e qualifiche, così da favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.

Il regime degli impatriati prevede agevolazioni fiscali, non solo per gli italiani che tornano nel loro Paese, ma anche agevolazioni fiscali per stranieri in Italia, consistenti in un regime di tassazione ridotta dei redditi prodotti nel territorio nazionale.

Requisito essenziale per beneficiare del regime degli impatriati è aver trasferito la residenza fiscale in Italia, impegnandosi a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa in prevalenza nel nostro territorio nazionale.

Tale regime di agevolazioni fiscali per stranieri in Italia, o per gli stessi italiani che si trasferiscono dall’estero, è stato sottoposto a successive modifiche. Inizialmente la legge prevedeva una detassazione dei redditi prodotti in Italia del 30% in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione;
  • impatriati in possesso di laurea;
  • lavoratori autonomi impatriati;

A decorrere dal 2017, la percentuale di detassazione è passata dal 30% al 50%.

Successivamente, l’art. 5 D.L. n. 34/2019 ha previsto, dall’aprile 2019, un ulteriore incremento della percentuale di detassazione dei redditi agevolabili, che è passata dal 50% al 70%.

Infine, è stata eliminata la necessità che il lavoratore svolgesse ruoli direttivi durante la permanenza in Italia.

Requisiti soggettivi per beneficiare del regime degli impatriati

Per essere idonei, gli impatriati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Residenza fiscale: il soggetto non deve aver avuto residenza fiscale in Italia per almeno due anni prima del trasferimento in Italia (nel sistema anteriore al D.L. 34/2019, il periodo minimo era di cinque anni).
  • Durata: per beneficiare del regime, il lavoratore deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni.
  • Svolgimento del lavoro prevalentemente in Italia: l’attività lavorativa deve essere prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno solare (in questi termini si manifesta il requisito della “prevalenza”);
  • Nel caso dei laureati: i cittadini dell’Unione Europea o di un altro Stato extra-UE con il quale esista una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, possono beneficiare del trattamento agevolato sulla tassazione dei redditi in Italia laddove siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure, abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-laurea.

Mentre il regime dei laureati, come si è appena visto, è riservato ai cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extra-Ue con il quale sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in ambito fiscale, il comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, con riguardo alle agevolazioni in generale, non prevede alcuna limitazione di cittadinanza, pertanto possono accedere ai benefici fiscali per impatriati anche gli stranieri in Italia di altri Stati extra-Ue non firmatari di specifiche Convezioni in materia fiscale.

Come si è visto, dal punto di vista dei requisiti soggettivi, vi è stata un’estensione consistente nel fatto che, a differenza della disciplina originaria, non è più necessaria la posizione direttiva o l’elevata qualificazione o specializzazione per poter usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per i rimpatriati.

Inoltre, a seguito della legge di bilancio 2020, anche i cittadini italiani che non sono stati iscritti all’AIRE durante il periodo di residenza all’estero possono beneficiare dell’agevolazione per i rimpatriati. Ciò significa che coloro che hanno vissuto all’estero e scelgono di rientrare in Italia dal 1° gennaio 2020 possono accedere agli incentivi fiscali e alle agevolazioni previste per i rimpatriati, a condizione di trasferire la propria residenza fiscale nel paese.

Requisiti oggettivi per usufruire del regime degli impatriati

Oggetto del beneficio del regime degli impatriati sono:

  • i redditi di lavoro dipendente;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53 del TUIR, svolte informa sia individuale che associata;
  • i redditi d’impresa prodotti in Italia.

Restano esclusi i redditi prodotti all’estero, ricordando che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prestati in Italia, anche se in favore di soggetti esteri e remunerati dall’estero.

Sussiste il requisito della “prevalenza”, cioè i redditi devono essere stati prodotti  – prevalentemente  – in Italia, risultando tale requisito soddisfatto laddove l’attività lavorativa è prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno solare.

Nell’ipotesi in cui il lavoro è prestato in smart working, si considera luogo della prestazione dell’attività lavorativa il luogo dove il lavoratore è fisicamente presente quando esercita l’attività per il quale è remunerato.

Rientrano, inoltre, i redditi derivanti da attività di lavoro intraprese successivamente all’impatrio.

Il regime degli impatriati in Italia per i redditi d’impresa

In Italia, il regime degli impatriati non si limita solo ai redditi da lavoro dipendente, ma si estende anche ai redditi da lavoro d’impresa esercitata in forma individuale.

Questa politica mira ad attrarre imprenditori stranieri altamente qualificati e investitori nel paese, incoraggiando la creazione di nuove attività imprenditoriali e stimolando l’economia nazionale.

Attraverso questo regime, gli imprenditori qualificati provenienti dall’estero possono beneficiare di vantaggi fiscali e semplificazioni procedurali per avviare e gestire attività imprenditoriali in Italia.

Per essere ammessi al regime degli impatriati per stranieri in Italia devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Residenza fiscale: l’imprenditore non deve aver avuto residenza fiscale in Italia per almeno due anni prima del trasferimento della residenza.
  • Attività imprenditoriale: l’imprenditore deve avviare un’attività imprenditoriale in Italia o trasferire una già esistente da un altro Paese.
  • Qualifica imprenditoriale: gli imprenditori devono dimostrare la loro qualifica imprenditoriale, esperienza e competenze necessarie per gestire l’attività.
  • Durata: per beneficiare delle agevolazioni, gli imprenditori devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 2020 ha precisato che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale (articolo 2082 e ss del codice civile), cioè dalla persona fisica rimpatriata, mediante l’esercizio di attività di impresa; di contro, non sono soggetti ad agevolazioni fiscali i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso ai sensi dell’art. 5 del TUIR. E’ escluso dal regime, altresì, il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a “ristretta base proprietaria” i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, ex art. 116 del TUIR.

Il trattamento agevolato spetta per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Quali sono i vantaggi derivanti dal regime degli impatriati?

Come si è visto, l’adesione al regime degli impatriati offre il vantaggio della tassazione agevolata: gli impatriati possono beneficiare di un’imposta sul reddito fisso del 30% a partire dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi, ovvero del 10% se la residenza è fissata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Prolungamento delle agevolazioni fiscali per il regime degli impatriati

I benefici di cui sopra si applicano per altri cinque periodi d’imposta:

  • ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico;
  • a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà con l’impatriato.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Vantaggi fiscali di acquistare un immobile in Italia per stranieri

Lo straniero che acquista un immobile in Italia ottiene importantissimi benefici fiscali; parliamo dell’estensione di 5 anni del beneficio del regimi degli impatriati, il quale opera in caso di acquisto, dell’intera proprietà a titolo oneroso, di un’unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato.

L’acquisto deve essere effettuato nei dodici mesi precedenti al rientro, oppure successivamente al rientro, entro e non oltre i primi 5 periodi d’imposta di fruizione del regime, e deve permanere per tutto il periodo agevolato.

Come si è visto, deve trattarsi di acquisto esclusivamente a titolo oneroso e per l’intera proprietà (100%). Al riguardo, non rileva l’acquisto della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto.

Come fare domanda per beneficiare del regime degli impatriati

La persona interessata deve preparare tutta la documentazione richiesta per dimostrare il rispetto dei requisiti di eleggibilità. Questa documentazione può variare a seconda del tipo di agevolazione e delle circostanze personali, ma potrebbe includere documenti come:

  • il certificato di residenza all’estero;
  • diplomi o attestati di qualifica professionale;
  • contratti di lavoro o dichiarazioni del datore di lavoro, ecc.

Le modalità per accedere al regime degli impatriati sono differenti a seconda della tipologia di lavoratore:

  • I lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000;
  • I lavoratori autonomi, possono accedere al regime impatriati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, accertandosi di barrare l’apposita casella nel quadro RE del modello Redditi persone fisiche.

Data la complessità della legislazione fiscale italiana e delle diverse tipologie di regime impatriati, potrebbe essere consigliabile avvalersi di un consulente fiscale professionale per garantire il corretto accesso e utilizzo delle agevolazioni previste.

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